Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.