All'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
Conseguentemente all'articolo 104 dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
6-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.».