Aggiungere, infine, i seguenti commi:
«8-bis. All'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo II di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le imprese che effettuano professionalmente le attività di trasporto e scorta di valori e assimilati sono esentate dai pagamento dei contributi relativi alla concessione dei diritti d'uso di frequenza per le attività di comunicazione di fonia ad uso privato di cui al presente Titolo.
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo.».