Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).
1. Al comma 228 della legge n. 208 del 2015, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al periodo precedente non si applicano agli ufficiali di stato civile e anagrafe.».