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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.01. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XIII/67.01.
approvato

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).

  1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».
  2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro.».
  3. Ai proventi derivanti dalla cessione di tartufi da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».