Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta la selezione dei progetti culturali finalizzati alla realizzazione di manifestazioni culturali. Il medesimo decreto definisce i criteri di selezione dei progetti, privilegiandone il carattere internazionale, nonché l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante riduzione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.