Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti-spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.