stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
7.08.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

  1. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
  2. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
  3. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
  «In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indicizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 3 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da: «risultante» a: «7 marzo 2005, n. 82.» sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  7. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno alla data di entrata in vigore del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.
  8. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
  9. Per le notificazioni di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  11. All'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo». La disposizione di cui al presente comma 1 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
  12. All'articolo 12, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza».
  13. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e di ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati da contribuenti e sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  14. Per i versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 13 effettuati prima del 1o gennaio 2017 continuano ad applicarsi le modalità di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  15. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel secondo periodo dopo le parole: «alimenti e bevande» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di viaggio e trasporto». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  16. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione di cui al periodo successivo, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.».
  17. All'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con riferimento ai contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica il comma 1».

  18. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti sulla imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
  19. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.
  20. Il comma 19 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  21. All'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono aggiunte le seguenti: «per importi superiori a euro 500 giornalieri e, comunque, ad euro 3.000 mensili.».

  22. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
  23. All'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
  24. Nell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.».
  25. Le disposizioni del comma 24 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma 24.
  26. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  27. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa telematicamente all'Agenzia medesima. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa e la medesima dichiarazione può riguardare più operazioni.»;
   b) il comma 2 è abrogato.

  28. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come risultante dalle modificazioni recate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  4-bis. E punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver riscontrato telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

  29. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano a partire dal 1o gennaio 2017.
  30. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   b) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

  31. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
  32. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non comprendendo le prestazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.».

  33. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è modificato il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurlo alle sole informazioni concernenti 1 numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
  34. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1o gennaio 2017.
  35. Nell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 la lettera c) è soppressa.

  Conseguentemente, nella precedente lettera b) le parole: stabiliti, sono sostituite dalle parole: stabiliti.

  36. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
  37. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.