Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.