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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, qualora i carichi di ruolo siano costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, dovuti a decorrere dal 1o maggio 2016 fino alla concessione della dilazione di pagamento, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114; l'accesso al pagamento dilazionato del debito è subordinato alla prestazione di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, con applicazione degli interessi indicati dal paragrafo 2 e fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 112.

  Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la lettera a).