Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sulle somme oggetto di definizione il contribuente abbia ottenuto giudizio favorevole presso la Commissione tributaria provinciale o la Commissione tributaria regionale, la definizione avviene previa rideterminazione delle somme effettivamente dovute, individuate in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.