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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.93.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.93.
inammissibile

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
   d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
   d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
   d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.