Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, dopo le parole: nel 2017, aggiungere le seguenti: e per coloro che negli anni successivi aprono una nuova attività con partita IVA.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Nel caso in cui i soggetti obbligati incaricano, in riferimento agli obblighi previsti agli articoli 21 e 21-bis per l'inoltro delle due comunicazioni, intermediari abilitati alla trasmissione telematica, il credito d'imposta è direttamente attribuito a quest'ultimi. Il credito d'imposta pari ad euro 100 è riconosciuto una sola volta le due comunicazioni trasmesse per conto del contribuente.