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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.201.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.201.
inammissibile

  Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, dopo le parole: nel 2017, aggiungere le seguenti: e per coloro che negli anni successivi aprono una nuova attività con partita IVA.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis Nel caso in cui i soggetti obbligati incaricano, in riferimento agli obblighi previsti agli articoli 21 e 21-bis per l'inoltro delle due comunicazioni, intermediari abilitati alla trasmissione telematica, il credito d'imposta è direttamente attribuito a quest'ultimi. Il credito d'imposta pari ad euro 100 è riconosciuto una sola volta le due comunicazioni trasmesse per conto del contribuente.