Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.