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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
3.6.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Potenziamento dell'autotutela amministrativa in fase di riscossione).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 538:
    1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta», e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore»;
    2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;
    4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
     « f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;
   b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa»;
   c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti: 
  «541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
  541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva»;
   d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle parole: mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».