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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
3.36.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo per il miglioramento della trasparenza e compliance con il contribuente).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.;
   b) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
    12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.;
   c) all'articolo 19:
    1) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-sexies. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione.»;
    2) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) le parole: «sono integralmente saldate» sono sostituite dalle seguenti: «sono saldate nella misura di un terzo»;
     b) le parole: «può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis»;
   d) all'articolo 20, le parole: «al tasso del cinque per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19.»;
   e) all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo.»;
   f) all'articolo 25:
    1) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto.»;
    2) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
  «2-bis A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»
    3) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma:
  «2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.»
   g) all'articolo 30, le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa ai sensi del precedente articolo 19 dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione.»;
   h) all'articolo 72-ter:
    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale si applicano i medesimi limiti di pignorabilità di cui al periodo precedente.»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «comprese quelle dovute a causa di licenziamento,» sono inserite le seguenti: «e le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale,».