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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
3.30.
inammissibile

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo.».