Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo.».