15.1.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La rendita è esclusa dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare ai fini tributari, previdenziali, sanitari, assistenziali e in qualunque altro caso in cui assuma rilevanza il reddito del percipiente e del nucleo familiare. Ai fini di quanto stabilito dai periodi precedenti non si fa luogo a rimborsi di imposte precedentemente versate.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.