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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
13.16.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti: «3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
   a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

  3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354»;
   b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico discarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
  7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 4.256 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.181,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.266 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.966 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.