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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
13.14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il versamento dei contributi al fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 da parte delle regioni, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, è incentivato mediante la possibilità per le stesse regioni di definire, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, criteri di accesso al Fondo da parte dei soggetti beneficiari che tengano conto delle specifiche condizioni di sviluppo locale e settoriale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge, con integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data attuazione alla presente disposizione.

ident. 13.34.