Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
1. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
2. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle.