Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo da parte delle regioni.