Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 887 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
«887-bis. Per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al comma 887, effettuati a decorrere dal 30 giugno 2016, si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei termini previsti dal comma 637 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».