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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.078.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
7.078.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20:
    1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  «Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.
  Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»;
    2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione, con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
   b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20».

  2. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.