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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
7.07.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni per i contribuenti in regime cosiddetto dei «minimi»).

  1. Alla lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis»;
   b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:
  «71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.