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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.99.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.99.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Qualora sulle somme oggetto di definizione il contribuente abbia ottenuto giudizio favorevole presso la Commissione tributaria provinciale o la Commissione tributaria regionale, la definizione avviene, su istanza del contribuente, sulla base di una somma che tenga conto degli esiti del giudizio, proposta dall'agente della riscossione.