Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora sulle somme oggetto di definizione il contribuente abbia ottenuto giudizio favorevole presso la Commissione tributaria provinciale o la Commissione tributaria regionale, la definizione avviene, su istanza del contribuente, sulla base di una somma che tenga conto degli esiti del giudizio, proposta dall'agente della riscossione.