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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.54.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.54.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

  Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del primo periodo:
   a) nel caso di ruoli definitivi, il processo è sospeso fino al termine dell'ultima rata di pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;
   b) nel caso di ruoli provvisori, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del provvedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili.
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.