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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.52.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.52.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La facoltà di definizione prevista dal comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 8, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, e che si sono avvalsi della dilazione concessa ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso non sussistono i limiti relativi a rateizzazione e scadenze previsti dal medesimo comma 1 e dal comma 3.

  Conseguentemente aggiungere in fine, il seguente comma:
   13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.