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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.34.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In questo caso, qualora nel termine per aderire alla definizione sia stata già pronunciata dal giudice tributario sentenza in tutto o in parte favorevole al contribuente, gli importi dovuti per la definizione devono essere ricalcolati tenendo conto della decisione. A tal fine il debitore, nella dichiarazione di cui sopra, comunica all'agente della riscossione gli estremi della sentenza che ha modificato il carico a ruolo. L'adesione alla definizione estingue il giudizio anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato o sia stata già impugnata.