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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.22.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo, anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà di cui al presente comma non possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del presente articolo.
  13-ter. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.