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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.103.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
6.103.
inammissibile

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.