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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.79.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.79.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8-ter. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.