stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.190.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.190.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale derivante dalla mancata corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di seconda bigliettazione degli spettacoli di musica dal vivo, e con l'obiettivo di tutelare il consumatore finale e i legittimi titolari del diritto d'autore, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di titoli di accesso a spettacoli rivenduti in assenza di autorizzazione ai sensi del comma 8-ter.
  8-ter. La rivendita a terzi, anche tramite le reti di comunicazione elettronica, di un titolo di accesso a spettacoli di musica dal vivo, previa maggiorazione del prezzo del suddetto titolo legittimamente acquisito, è da ritenersi a tutti gli effetti di legge attività di prestazione dei servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea e qualora inosservati l'Amministrazione finanziaria stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.