Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati “Case dell'acqua”, sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».