Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono:
a) il totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile;
b) l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto a);
c) liquidazione dell'imposta a debito o credito.