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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Attività di prevenzione di flussi finanziari e riduzione delle asimmetrie informative).

  1. Al fine di contribuire alle attività di prevenzione di flussi finanziari illeciti, nonché di favorire gli investimenti per le piccole e medie imprese e la valutazione dei rischi ad essi connessi, migliorando il livello di trasparenza delle informazioni relative alle imprese e ai loro esponenti, è riconosciuta a tutte le categorie di investitori, compresi gli investitori istituzionali, la facoltà di accedere ai sistemi di informazioni creditizie, in un quadro di reciprocità con gli altri partecipanti, anche a vantaggio del sistema bancario e finanziario nazionale.
  2. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
   «b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

  3. Al fine di promuovere la competitività e la trasparenza del mercato dei servizi attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «2. L'accesso ai sistemi di cui al comma precedente da parte dei soggetti ivi indicati avviene in un quadro di reciprocità, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del precedente comma e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
  3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati allo stesso comma 1, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno.».
  4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.