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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Deducibilità spese per congressi farmaceutici).

  1. Per gli anni 2017-2019, al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Qualora le agevolazioni richieste siano superiori al suddetto limite di spesa, queste sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza della somma assegnata. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.