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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
4.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. Nel comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ove ricorrano, sostituire: «per il 5 per cento» con: «fino ad un massimo del 5 per cento», sostituire: «per l'8 per cento» con: «fino ad un massimo dell'8 per cento», sostituire: «per il 10 per cento» con: «fino ad un massimo del 10 per cento», sostituire: «per il 12 per cento» con: «fino ad un massimo del 12 per cento».
  2. Successivamente al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, aggiungere il seguente comma 4-bis: «L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
  3. Nel comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ove ricorrano, sostituire: «per il 5 per cento» con: «fino ad un massimo del 5 per cento», sostituire: «per l'8 per cento» con: «fino ad un massimo dell'8 per cento», sostituire: «per il 10 per cento» con: «fino ad un massimo del 10 per cento», sostituire: «per il 12 per cento» con: «fino ad un massimo del 12 per cento».
  4. Successivamente al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, aggiungere il seguente comma 9-bis: «L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».