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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
3.5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.