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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
3.32.
inammissibile

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa ai sensi del precedente articolo 19 dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione.».