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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.023.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
14.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Agevolazioni fiscali per immobili culturali).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, si applicano, nella misura dell'80 per cento, anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018 documentate e rimaste a carico dei soggetti previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera g) e 100, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22, dicembre 986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».
  2. La detrazione nella misura dell'80 per cento si applica sia per le tipologie di spese considerate dalle disposizioni di legge richiamate nel primo periodo del comma 1, sia per quelle specificamente previste dagli articoli 15, comma 1, lettera g) e 100, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché riferite a immobili sottoposti a provvedimenti di tutela diretta di cui agli articoli 10 e 13 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed effettivamente sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di tali immobili. Restano applicabili, per tali ultime tipologie di spese, le condizioni e i requisiti ulteriori previsti per la detrazione dagli articoli 15, comma 1, lettera g) e 100, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le semplificazioni stabilite dall'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si applicano altresì i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il valore massimo della detrazione di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevato a 500.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari import.
 3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 non è cumulabile con i benefici previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera g), 16-bis e 100, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né con analoghi benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Al beneficiario non spettano i contributi diretti previsti dagli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Restano applicabili i benefici in materia di imposte dirette sugli immobili. Restano altresì applicabili i benefici previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera g), 16-bis e 100, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per gli interventi ivi previsti sulle cose mobili sottoposte a provvedimenti di tutela di cui agli articoli 10 e 13 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  4. Qualora il bene immobile sia riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è apposta specifica annotazione di tale dichiarazione nei relativi atti catastali, anche mediante apposito simbolo o segno di identificazione da aggiungere alla relativa classificazione catastale.
  5. Il procedimento di annotazione catastale del vincolo di interesse storico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può avvenire anche mediante forme di autocertificazione e documentazione a carico dei soggetti proprietari degli immobili ed è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.