stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.55.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
13.55.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 percento dell'ammontare dell'operazione stessa.
  1-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1-bis i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.
  1-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1-bis decade allo scadere del decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 1-ter.
  1-quinquies. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1-bis, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 1- quater.

ident. 13.32.