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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.54.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
13.54.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La garanzia del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.

ident. 13.33.13.15.13.31.