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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.47.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
13.47.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. La garanzia mutualistica è prestata su richiesta dall'impresa agricola, per il tramite della banca finanziatrice, qualora la stessa favorisca l'accesso al credito ed agisca direttamente nel contenimento del costo del danaro che la medesima impresa deve sostenere.».