Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 662, della legge 28 dicembre 2016, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non prorogabile»;
b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Allo scadere della carica del Commissario straordinario e dei due sub-commissari è nominato il Presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché il Consiglio di amministrazione così come stabilito dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200».