Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La garanzia del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.