Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per favorire l'accesso al credito del settore ittico, l'applicazione del comma 455 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli interventi finanziari e la concessione di garanzie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai soggetti che operano nel medesimo settore, entro il 31 dicembre 2016 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2011, n. 210.