Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di installazione di strutture mobili).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è da considerare attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abilitativo e non suscettibile di essere classificata come modifica delle facciate o dei prospetti, l'installazione di strutture semplici quali gazebo, pergole con telo retrattile anche impermeabile, pergole con elementi di protezione solare mobili o regolabili, le tende da esterno, le tende in oggetto, gli ombrelloni, le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini od annessi ad unità immobiliari o edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale. È permessa la chiusura sui lati perimetrali solo se temporanea e il fissaggio a pavimento per ragioni di miglior sicurezza.