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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
13.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico e la messa a norma di impianti di illuminazione pubblica).

  1. Al fine di facilitare il processo di riduzione della spesa corrente è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per l'illuminazione pubblica», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, incrementabile fino a 3.000 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato a sostenere il finanziamento sotto qualsiasi forma di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di messa a norma ad essi connessi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro (90) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, tra l'altro, gli obiettivi di risparmio energetico, i soggetti che possono accedere al finanziamento del Fondo e le modalità di intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche attraverso il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.
  3. I finanziamenti concessi dal Fondo possono beneficiare di una garanzia sussidiaria dello Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse a carico del bilancio dello Stato a copertura delle eventuali escussioni della garanzia devono essere in ogni caso inferiori ai risparmi di spesa conseguiti in attuazione del presente articolo.
  4. Il Fondo può operare anche a condizioni agevolate, mediante l'utilizzo di apporti finanziari da parte di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a valere su risorse europee, nonché delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le modalità di apporto e i criteri di utilizzo delle risorse apportate sono definiti da apposite convenzioni stipulate tra le pubbliche amministrazioni interessate e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere altresì supportati dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché da altri fondi e misure pubbliche destinati all'efficienza e alla riqualificazione energetica.

ident. 13.03.