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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
1.42.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Soppressione della società Equitalia Spa).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni relative alla riscossione nazionale, attribuite alla società Equitalia Spa e alle società per azioni dalla stessa partecipate dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
  2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
  3. L'Agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate, che sono poste in liquidazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
  4. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
  5. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 6 e da 8 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi del comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
  9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione, l'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
  10. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua a operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  12. Entro il 31 dicembre 2016 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  13. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.